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La cartolarizzazione degli NPL

La cartolarizzazione degli NPL (Non Performing Loans), ovvero i prestiti a sofferenza,  si basa sostanzialmente sulla cessione del credito che in Italia è disciplinata dall’art. 1260 del codice civile.

Tramite la cessione del credito il soggetto creditore (cedente) può trasferire il suo diritto (a titolo oneroso o gratuito) verso il debitore (ceduto) ad un soggetto terzo (cessionario). Fatte salve le limitazioni imposte dalla Legge sulla cessione di determinati crediti con prestazioni a carattere strettamente personale la cessione del credito si perfeziona con un contratto il cui oggetto può essere liberamente disciplinato dalle parti e il cui perfezionamento è subordinato esclusivamente alla notificazione della cessione al debitore ceduto ma non all’accettazione da parte di quest’ultimo.  

La cartolarizzazione consiste nella cessione di crediti o altre attività finanziarie capaci di generare flussi di cassa pluriennali e nella loro successiva conversione da parte degli acquirenti in titoli negoziabili da collocarsi sui mercati. Ogni operazione necessita dell’intervento di banche d’investimento specializzate (c.d. “arranger”), che debbono organizzarne e gestirne tutte le fasi. Il soggetto che intende originare un’operazione di cartolarizzazione (“originator” che può essere una banca, lo Stato, o un intermediario finanziario ecc.) cede a titolo oneroso la proprietà di un portafoglio crediti selezionato a una società appositamente costituita per la cartolarizzazione detta SPV (special purpose vehicle).

La SPV cessionaria finanzia l’acquisizione trasformando le attività cedute in obbligazioni (asset backed securities o notes) da collocare sul mercato dei capitali; il pagamento all’originator del prezzo della cessione avviene mediante il ricavato del collocamento dei titoli, emessi presso il pubblico o gli investitori professionali.

Il recupero dei crediti oggetto della cessione permette alla SPV di remunerare col pagamento di un interesse il capitale investito dagli acquirenti delle “notes” e rimborsare a scadenza il capitale stesso. I crediti sono sempre tutti ceduti pro soluto. Questo significa che l’originator è liberato da ulteriori responsabilità e non risponde col suo patrimonio nel caso di inadempimento dei debitori ceduti. In via eccezionale l’originator può svolgere il servizio di recupero dei crediti (servicing) perché conosce meglio i casi specifici e i suoi clienti o perché mette a disposizione della SPV una struttura para legale già collaudata. I titoli di credito emessi in un’operazione di cartolarizzazione ricevono un rating basato sulla capacità dei crediti ceduti e via via recuperati di fornire le risorse finanziarie sufficienti a pagare le passività derivanti dalle “notes” emesse.

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