Il DL 29.3.2024 n. 39 è stato convertito nella L. 23.5.2024 n. 67, pubblicata sulla G.U. 28.5.2024 n. 123 ed entrata in vigore il 29.5.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le disposizioni, già contenute originariamente nel decreto o introdotte in sede di conversione in legge, relative agli interventi “edilizi”.
2) Opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura – Ulteriori restrizioni
In sede di conversione in legge, sono state confermate le ulteriori limitazioni previste dall’art. 1 del DL 39/2024 alla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, che si aggiungono a quelle già stabilite dal DL 11/2023 e dal DL 212/2023. Tuttavia, con la conversione in legge del DL 39/2024 è stato ulteriormente modificato il perimetro applicativo della deroga al blocco delle opzioni per gli interventi superbonus su immobili danneggiati da eventi sismici.
2.1 Estensione del “blocco” delle opzioni a IACP, cooperative ed enti del Terzo settore
Viene confermato che, a decorrere dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), non possono più optare per cessione e sconto (salvo eccezioni) i soggetti beneficiari di cui alle lett. c), d) e d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, che risultano già costituiti alla data del 17.2.2023 (viene infatti abrogato il primo periodo del co. 3-bis dell’art. 2 del DL 11/2023).
Si tratta in sostanza:
Disciplina transitoria per IACP, cooperative ed enti del Terzo settore
Con la conversione in legge viene altresì confermata la disciplina transitoria dell’art. 1 co. 2 del DL 39/2024 per i predetti soggetti (IACP, cooperative, ONLUS, OdV e APS costituiti al 17.2.2023), per i quali le disposizioni dell’art. 2 co. 3-bis primo periodo del DL 11/2023, in vigore ante DL 39/2024 (ai sensi del quale era prevista l’esclusione dal blocco delle opzioni), continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.3.2024:
In altre parole, i soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 (IACP, cooperative ed enti del Terzo settore), che risultano costituiti al 17.2.2023, potranno ancora optare per la cessione e lo sconto per le spese sostenute sino al 31.12.2024 (o al 31.12.2025 in relazione agli interventi superbonus), se al 29.3.2024 sono soddisfatte le ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024, sopra illustrate.
2.2 Immobili nei territori colpiti da eventi sismici
Alla luce delle modificate apportate in sede di conversione in legge del DL 39/2024, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico agevolati con superbonus, aventi ad oggetto immobili danneggiati da eventi sismici, la disciplina del blocco delle opzioni ex art. 2 co. 1 del DL 11/2023 (e delle disposizioni che vi derogano) è la seguente:
2.3 Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche con il “bonus barriere 75%”
Vengono confermate le limitazioni alla possibilità di optare per cessione/sconto anche per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali si fruisce del “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Le previsioni dell’art. 1 co. 4 del DL 39/2024 intervengono sulla disciplina della deroga al blocco delle opzioni per il “bonus barriere 75%” già previste dall’art. 2 co. 1-bis secondo periodo del DL 11/2023, limitandone ulteriormente la portata.
Si ricorda che il citato art. 2 co. 1-bis secondo periodo del DL 11/2023 prevede che il blocco delle opzioni introdotto dal precedente co. 1, a partire dal 17.2.2023, non si applica alle opzioni relative alle spese per gli interventi agevolati con il “bonus barriere 75%” sostenute successivamente al 31.12.2023 da:
Ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DL 212/2023, tuttavia, è comunque consentito optare per interventi agevolati con il “bonus barriere 75%” differenti dalle due tipologie sopra richiamate, purché entro il 30.12.2023 (data di entrata in vigore del DL 212/2023):
L’attuale disciplina del blocco delle opzioni (e delle deroghe allo stesso) per il “bonus barriere 75%”, modificata da ultimo con l’art. 1 co. 4 del DL 39/2024, prevede, in sostanza, che le richiamate disposizioni dell’art. 2 co. 1-bis secondo periodo del DL 11/2023 si applicano alle spese sostenute fino al 30.3.2024.
Per le spese sostenute dal 31.3.2024, invece, le disposizioni contenute nel citato secondo periodo si applicano soltanto agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024 (entrata in vigore del DL 39/2024):
Tenendo conto che, tanto per il “primo” blocco di cui al DL 212/2023, quanto per il “secondo” blocco di cui al DL 39/2024, vengono previste norme di salvaguardia per le spese che derivano da situazioni già in essere alla data dei rispettivi blocchi, il quadro applicativo che viene a delinearsi risulta alquanto articolato, fermo restando che è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali:
2.4 Condizione di spese sostenute per lavori già effettuati entro il 30.3.2024
In sede di conversione in legge, sono state inoltre confermate le previsioni del co. 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 che interviene sugli interventi “edilizi” per i quali era possibile esercitare le opzioni in ragione delle norme transitorie di cui all’art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023.
Per tali interventi (relativi al superbonus e alla generalità delle detrazioni “edilizie” che non siano già contemplate da altri commi dell’art. 2 del DL 11/2023) era ed è tuttora prevista la possibilità di optare ex art. 121 del DL 34/2020 anche dopo il 17.2.2023, se entro il 16.2.2023:
Rispetto a questo quadro di disciplina transitoria, in relazione alla quasi totalità degli interventi di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 2 del DL 11/2023, l’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 stabilisce che sono inibiti dalle opzioni coloro che, al 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024) non hanno sostenuto “alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
Tale ulteriore requisito per optare riguarda, in particolare:
3) Comunicazione di opzione per cessione e sconto per gli interventi “edilizi” – Eliminazione della “remissione in bonis”
Per effetto dell’art. 2 co. 1 del DL 39/2024 (confermato in sede di conversione in legge), la “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, non è più applicabile alle comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
3.1 Termine della comunicazione di opzione per le spese 2023
Con il provv. 21.2.2024 n. 53159, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16.3.2024 al 4.4.2024 il termine entro cui dovevano essere presentate telematicamente tutte le comunicazioni di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2023 e alle opzioni di cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022.
3.2 Eliminazione della “remissione in bonis”
Oltre tale termine del 4.4.2024, non è più possibile trasmettere la comunicazione di opzione, avvalendosi della “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, e pertanto le comunicazioni di opzione dovranno essere trasmesse necessariamente entro i termini ordinari (a pena del mancato perfezionamento dell’opzione).
In altre parole, per le comunicazioni di opzione che andavano trasmesse entro il 4.4.2024 (ma anche per quelle da trasmettere, successivamente, entro il 16.3.2025 ed entro il 16.3.2026):
4) Detrazioni “edilizie” – Divieto di cessione delle “rate residue”
Sempre in tema di limitazione della facoltà di optare, l’art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede che, dal 29.5.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione) i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” nella dichiarazione dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. “differita” del credito d’imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite.
5) Superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%” – ripartizione della detrazione in 10 rate per le spese sostenute dal 2024
L’art. 4-bis co. 4 del DL 39/2024, inserito in sede di conversione in legge, dispone che, per le spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 29.5.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, in relazione agli interventi agevolati con:
6) Superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%” – orizzonte temporale di utilizzo dei crediti d’imposta
In via generale, i crediti d’imposta derivanti da opzioni per cessione del credito/sconto sul corrispettivo vengono utilizzati in compensazione sulla base della medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata fruita la detrazione (art. 121 co. 3 del DL 34/2020).
In deroga a tale regola ordinaria, l’art. 4-bis co. 5 del DL 39/2024 (inserito in sede di conversione in legge) dispone che, anche successivamente alle novità introdotte dal precedente co. 4 concernenti la fruizione della detrazione in 10 anni per le detrazioni relative a superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%” (si veda il precedente § 5), i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione/sconto continuano ad essere fruiti:
7) Soggetti “qualificati” – Novità per la compensazione dei credit d’imposta
In sede di conversione in legge del DL 39/2024, sono state introdotte alcune disposizioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, derivanti da opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, da parte dei c.d. “soggetti qualificati”, ed in particolare sono previsti:
“Soggetti qualificati”
Sono “soggetti qualificati” per i quali si applicano le disposizioni sopra richiamate:
7.1 Divieto di compensazione dei crediti da opzione con debiti previdenziali e assicurativi
L’art. 4-bis co. 1 – 3 del DL 39/2024 (inserito in sede di conversione in legge) prevede, in relazione alle compensazioni eseguite a partire dall’1.1.2025, il divieto, per i c.d. “soggetti qualificati”, di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL di cui all’art. 17 co. 2 lett. e), f) e g) del DLgs. 241/97.
La violazione del predetto divieto determina al contempo:
7.2 Crediti d’imposta acquistati a “prezzi usurai” – ripartizione in 6 quote annuali
L’art. 4-bis co. 6 del DL 39/2024 (inserito in sede di conversione in legge) introduce il co. 3-ter nell’art. 121 del DL 34/2020, ove viene previsto che, per i c.d. “soggetti qualificati”, sono ripartite in 6 quote annuali di pari importo (in luogo dell’originaria rateazione prevista) le rate dei crediti d’imposta derivanti da opzione ex art. 121 del DL 34/2020 che al contempo risultano:
Rimane fermo che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno:
Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere:
Deroga alla ripartizione in 6 quote annuali
Tali disposizioni per la ripartizione in 6 rate annuali non si applicano se i c.d. “soggetti qualificati” al contempo:
La predetta comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate:
Regime sanzionatorio
La violazione delle disposizioni di cui al co. 3-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 determina:
8) Divieto di compensazione dei crediti d’imposta in presenza di ruoli scaduti
L’art. 4 co. 1 del DL 39/2024 convertito, inserendo il co. 3-bis nell’art. 121 del DL 34/2020, prevede un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti specifico per i crediti d’imposta “edilizi”, derivanti dal c.d. “sconto in fattura” o dalla cessione della detrazione.
8.1 Ambito applicativo
Il divieto opera in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro:
Sembra quindi possibile compensare l’eccedenza (ad esempio, se il ruolo scaduto ammonta a 15.000,00 euro e il credito da compensare a 20.0000,00 euro, possono essere compensati 5.000,00 euro).
Le iscrizioni a ruolo che inibiscono la compensazione sono quelle per imposte erariali oppure derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, dunque non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL.
Il divieto non opera se è in corso una rateazione (per la quale non sia intervenuta la decadenza) oppure in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.
Restano comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo “sconto in fattura” per bonus edilizi.
Disposizioni attuative
Le modalità attuative delle disposizioni in esame saranno stabilite con un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
8.2 Decorrenza
La decorrenza del divieto di compensazione in esame sarà stabilita dal suddetto regolamento attuativo.
8.3 Ruoli scaduti superiori a 100.000,00 Euro
Resta fermo il divieto, a decorrere dall’1.7.2024, di avvalersi della compensazione di crediti in generale per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, ad eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL (art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006, sostituito dall’art. 4 co. 2 del DL 39/2024 convertito).
9) Interventi di recupero edilizio – Riduzione dell’aliquota dal 2028
L’art. 9-bis co. 8 del DL 39/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede la riduzione dal 36% al 30% della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2028 al 31.12.2033.
Ambito applicativo
La predetta riduzione dell’aliquota riguarda gli interventi agevolati con la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR:
10) Superbonus – Nuova comunicazione delle spese sostenute nel 2024 e 2025
L’art. 3 del DL 39/2024 convertito introduce una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della nuova comunicazione saranno definite con un apposito DPCM.
10.1 Soggetti tenuti alla nuova comunicazione
Sono chiamati al nuovo adempimento:
10.2 Informazioni da comunicare
Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 co. 1 – 3 del DL 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 co. 4 del DL 34/2020), le informazioni da comunicare, nel primo caso all’ENEA e nel secondo al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri), saranno le seguenti:
10.3 Regime sanzionatorio
L’omessa trasmissione delle comunicazioni recanti i dati sopra illustrati, entro i termini prescritti, comporta:
11) Contributi per interventi di riqualificazione energetica e strutturale – immobili nei territori colpiti da eventi sismici o posseduti da ONLUS, ODV e APS
In sede di conversione in legge del DL 39/2024, sono state introdotte due tipologie di contributi per l’effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica e strutturali, relativi rispettivamente ad immobili:
12) Interventi “edilizi” – Attività di vigilanza e controllo dei Comuni
In capo ai Comuni che nell’ambito dell’attività di vigilanza e di controllo previste dal DPR 380/2001 rilevano l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli artt. 119 e 121 co. 2 del DL 34/2020, l’art. 4-ter del DL 39/2024 (inserito in sede di conversione in legge) stabilisce il dovere di fornire una segnalazione qualificata di tale circostanza agli uffici della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.