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16/12/2024

Approvato il decreto Milleproroghe 2025, più tempo per i lavori di riqualificazione energetica e sismica per le strutture ricettive

Più tempo per i lavori di riqualificazione energetica e sismica per le strutture ricettive, nuove scadenze sui termini di  inizio e fine lavori di edilizia privata e per le convenzioni di lottizzazione urbanistica,  slittamento dell’obbligo per le imprese di polizza contro le calamità naturali: sono solo alcune delle misure previste nel  Milleproroghe 2025, il decreto-legge recentemente approvato in Consiglio dei Ministri e recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Riqualificazione strutture ricettive e imprese turistiche

Viene differito al 31 dicembre 2025 il termine per la  conclusione degli interventi a carico di strutture ricettive, finalizzati all'efficienza energetica o alla riqualificazione antisismica, per i quali è possibile utilizzare un credito d'imposta fino all'80% e un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 100mila euro per ciascun beneficiario.

Questi gli intreventi ammessi alle agevolazioni:

  • riqualificazione energetica;
  • riqualificazione sismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri;
  • realizzazione di piscine termali, nel caso di strutture termali;
  • interventi di digitalizzazione;
  • acquisto o rinnovo degli arredi.

La misura è destinata a:

  • alberghi;
  • agriturismi;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
  • stabilimenti balneari;
  • complessi termali;
  • porti turistici;
  • parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

 

Termini di inizio e fine lavori

Ulteriore estensione di sei mesi, per un  totale di 36 mesi,  dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle  convenzioni di lottizzazione urbanistica  di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico.

La proroga è stata disposta tenendo conto del rallentamento dei lavori dovuto alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali.

Articolo tratto da LavoriPubblici.it